Procedimenti e Moduli

IMU – Imposta Municipale Propria

L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati e si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Regolamento IMU

Approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 29/06/2012 il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)

RIDUZIONI IMU DAL 2016 – COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA

Si rende noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha esteso fino al 1° marzo 2016 il periodo utile per la registrazione
dei c.d. “contratti di comodato verbali” già in essere tra le parti, nel caso il contribuente intendesse avvalersi delle riduzioni previste dalla legge di stabilita’ 2016 per Amalfi con particolare riferimento all’I.M.U., con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Per la registrazione del contratto di comodato è necessario il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro e una marca da bollo dal 16 euro per ogni copia.

La Legge di Stabilita’ 2016 (L.n.208/2015) infatti, con il comma 10 lett. b) ha introdotto, a decorrere dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell’IMU (ma anche della TASI che però non rileva per gli immobili del Comune di Amalfi).

Tale agevolazione è applicabile sull’immobile non di lusso concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzato da questi come abitazione principale.

Ai fini dell’applicazione del richiamato comma 10, lett. b) è necessario che concorrano tutte le condizioni previste e tra queste vi rientra la registrazione del contratto di comodato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La Circolare Ministeriale n. 2472 del 29 gennaio 2016 ha chiarito molti dubbi applicativi insorti subito dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità.

Molto interessante quanto in essa riportato in merito alla necessità di procederne alla registrazione al fine di godere dell’agevolazione IMU (e TASI) del 50%, il MEF ritiene che si debba applicare quanto disposto dall’art. 3, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Per quanto detto, qualora ad esempio il genitore voglia godere per tutto il 2016 dell’agevolazione IMU del 50% sull’immobile concesso in comodato al figlio, deve provvedere alla registrazione del comodato già in essere entro il 1° marzo 2016.

Dichiarazione di inagibilità o inabitabilità

La dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi art.13, comma 3, lettera b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°. 214, come integrato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 1 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile al 50% per inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo.

Terreni agricoli – esentato il Comune di Amalfi

Il Decreto-Legge 24 gennaio 2015 n.4 “Misure urgenti in materia IMU”, pubblicato in pari data sulla GU Serie Generale n. 19, ha esentato dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli siti sul territorio del Comune di Amalfi.

APPLICAZIONE DELL’IMU PER I RESIDENTI A.I.R.E.

Si avvisano i cittadini residenti all’estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale elimina, per l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall’imposta. Pertanto, per l’anno 2014, ai comuni non è consentito assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero.

Pertanto l’art. 2.8, comma 2 del Regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale di Amalfi con delibera n. 19 del 29/09/2014 il quale prevede “Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata” non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta e cittadini italiani non residenti sono tenuti al pagamento dell’IMU sulle seconde case.

Pertanto i residenti all’estero devono pagare l’IMU per l’abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l’aliquota stabilita dal Comune per le “seconde case”.

Si informa, altresì, che a partire dal 1 Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per ottenere tale beneficio, i contribuenti dovranno presentare apposita comunicazione all’Ufficio tributi.

I.M.U. – Versamenti tardivi

Dal 19 giugno i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso per il mancato versamento dell’Imu pagando una mini sanzione.

Il ravvedimento operoso può essere applicato nelle seguenti tre modalità:

  1. Il ravvedimento può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi al tasso legale (2,50 % su base annua), calcolato giorno per giorno (combinato disposto dall’art.13, D.Lgs. n. 471/1997 e art. 13, c.1. lett. a), D.Lgs. 472/1997)
  2. Il ravvedimento può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza. Dopo il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 30 per cento, la sanzione si riduce di 1/10 e quindi al 3 %, oltre agli interessi legali (2,50% su base annua) calcolati giorno per giorno (art. 13, c.1, lett a), D.Lgs. 472/1997).
  3. Il ravvedimento può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%, oltre agli interessi al tasso legale (2,50 % su base annua) calcolato giorno per giorno (art. 13, c.1, lett b), D.Lgs. n. 472/1997).

I.M.U. – Verifica la tua rendita gratuitamente

Le disposizioni in materia di Imposta municipale propria (Imu) non hanno modificato le rendite delle unità immobiliari già iscritte in catasto. Se l’immobile non ha subito modifiche a seguito di ristrutturazione o ampliamento, è ancora utilizzabile la rendita già attribuita e usata per la dichiarazione dei fabbricati nel Modello unico.
La consultazione gratuita e pubblica dei dati catastali, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso qualsiasi Ufficio provinciale dell’Agenzia oppure, per facilitare la consultazione da parte dei cittadini, con il servizio online presente sul sito Internet alla seguente pagina:

AGENZIA DEL TERRITORIO – CONSULTAZIONE RENDITE

Ufficio competente
Tributi