Procedimenti e Moduli

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)

È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26. Secondo le nuove regole (introdotte dal decreto SCIA 2 –dlgs 222/2016 -, che modifica il testo unico dell’edilizia), gli enti adotteranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
– interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.);
– apertura di attività commerciali;

Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:
– certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva).

Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc. autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale Inoltre, sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

Con il decreto n. 19 del 22 giugno 2017 della Direzione Generale Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, è stata invece approvata la modulistica unificata e standardizzata in materia di edilizia, in recepimento dell’ accordo del 14 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali.

NORMATIVA: CILA (comunicazione di inizio lavori) è disciplinata dall’art. 6 bis del dpr 380/2001.
Gli interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui agli articoli:

  • 6 (edilizia libera non soggetta a titolo abilitativo o soggetta a CIL, comunicazione inizio lavori)
    10 (interventi soggetti permesso di costruire)
  • 22 (interventi soggetti a SCIA, segnalazione certificata inizio attività)

sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs 22 gennaio 2004, n. 42.
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI:

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a
1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente
quando l’intervento è in corso di esecuzione.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE: I dati da inserire per la compilazione della CILA sono i seguenti:

  1. dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
  2. dati anagrafici della ditta (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
  3. dati del del procuratore/delegato
  4. dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:
  5. titolarità dell’intervento
  6. opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti
  7. comuni oppure riguardano parti comuni)
  8. comunicazione delle necessità o meno di altri atti di assenso
  9. qualificazione dell’intervento
  10. data di inizio e fine lavori
  11. eventuale pagamento di sanzioni
  12. localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali)
  13. calcolo del contributo di costruzione (se necessario)
  14. tecnici incaricati
  15. imprese esecutrici
  16. rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  17. rispetto della normativa sulla privacy

Dichiarazioni del progettista

Il progettista deve effettuare una serie di dichiarazioni e asseverazioni già contenute nella seconda parte del modello.
In particolare, il progettista dichiara che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 6-bis del dpr 380/2001, poiché sono relative a uno dei seguenti interventi:

  • interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del dpr 380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001, qualora non riguardino parti strutturali (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, dlgs 222/2016)
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (Attività n. 22,Tabella A, Sez. II, dlgs 222/2016)
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, dlgs 222/2016) movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche
    agro-silvo-pastorali (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, dlgs 222/2016) serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, dlgs 222/2016) realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
    inferiore al 20% del volume dell’edificio principale (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, dlgs 222/2016; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del dpr 380/2001) altri interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del dpr 380/2001, (Attività n. 30, Tabella A, Sez. II, dlgs 222/2016) Inoltre, il tecnico deve effettuare una descrizione dell’opera e dichiarare le eventuali altre segnalazioni, comunicazioni e asseverazioni, le autorità competenti e gli eventuali altri atti di assenso da acquisire.

Infine, il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, deve asseverare che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati ai regolamenti edilizi vigenti e che è compatibile con la normativa in materia sismica rendimento energetico e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Il modello riporta poi un quadro riepilogativo di tutta la documentazione allegata alla CILA.

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Ufficio competente
Edilizia Privata, Urbanistica e Beni Culturali
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