È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26. Secondo le nuove regole (introdotte dal decreto SCIA 2 –dlgs 222/2016 -, che modifica il testo unico dell’edilizia), gli enti adotteranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
– interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.);
– apertura di attività commerciali;
Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:
– certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva).
Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc. autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale Inoltre, sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).
Con il decreto n. 19 del 22 giugno 2017 della Direzione Generale Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, è stata invece approvata la modulistica unificata e standardizzata in materia di edilizia, in recepimento dell’ accordo del 14 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali.
NORMATIVA: CIL (comunicazione di inizio lavori) è disciplinata dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del dpr 380/2001.
In particolare La CIL (comunicazione inizio lavori) è necessaria per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.
La CIL va consegnata all’amministrazione comunale (Sportello unico per l’edilizia) prima di iniziare i lavori.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE:
I dati da inserire per la compilazione della CIL sono i seguenti:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
- dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del dpr 445/2000 relative a:
- dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.)
- titolarità dell’intervento
- opere su parti comuni o modifiche esterne (le opere da realizzarsi non riguardano parti comuni oppure riguardano parti comuni)
- data di inizio e fine lavori
- descrizione delle opere da realizzarsi
- localizzazione dell’intervento (indirizzo e dati catastali)
- altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione
- delle opere presentate contestualmente alla comunicazione di inizio lavori impresa esecutrice dei lavori
- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- rispetto della normativa sulla privacy
Inoltre occorre specificare i vari soggetti coinvolti altri titolari
- tecnici incaricati:
- Progettista delle opere architettoniche
- Direttore dei lavori delle opere architettoniche
- Progettista delle opere strutturali
- Direttore dei lavori delle opere strutturali
- Altri tecnici incaricati
- Dati sulle imprese esecutrici