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#IORESTOACASA: tutte le misure emergenziali in vigore

Il Governo italiano e la Regione Campania hanno emanato provvedimenti, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus, con i quali si dispone l’applicazione di una serie di misure sull’intero territorio nazionale e regionale.

AGGIORNAMENTO 24 luglio 2020.   Con ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) su tutto il territorio regionale fino al 31 luglio 202o si applicano disposizioni che regolamentano – tra l’altro – l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. Per tutte le misure si rimanda all’ordinanza scaricabile cliccando qui.

Per Tutte le ordinanze della Regione Campania dal 5 giugno 2020 clicca qui  

 

AGGIORNAMENTO 5 giugno 2020.   Con ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) si tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni fino al 31 luglio 2020:

(Scarica l’allegato 1 professioni della montagna e guide)

(Scarica l’allegato 2 aree gioco per bambini e ludoteche)

(Scarica l’allegato 3 servizi infanzia e adolescenza)

(Scarica l’allegato 4 cinema all’aperto, drive-in, spettacoli all’aperto)

(Scarica l’allegato 5 wedding e cerimonie)

(Scarica l’allegato 6 meeting e congressi)

1.1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31 luglio 2020 è consentita la ripresa delle seguenti attività:
a) guide turistiche e rifugi montani, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub A al presente provvedimento;
b) aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’infanzia e l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori), nella stretta osservanza dei Protocolli rispettivamente allegati sub B e C al presente provvedimento;
c) cinema all’aperto, drive in e spettacoli all’aperto, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub D al presente provvedimento;
d) attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all?Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data. E’ altresì consentita l’attivazione delle piscine condominiali, nella stretta osservanza del Protocollo già vigente per le piscine pubbliche ed aperte al pubblico, allegato sub 2 all’Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, per quanto compatibile.

1.2 Dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2020, fermo restando tutto quanto già disposto al punto 1., lett.a), b), e c) dell’ordinanza 53 del 29 maggio 2020, l’orario di chiusura degli esercizi commerciali di cui alla indicata lettera c) è fissato, limitatamente ai fine settimana (venerdì- domenica), alle ore 02,00 p.m..

E’ fatta salva la possibilità di musica- anche dal vivo- negli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, etc.), ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli, all’aperto o al chiuso.

1.3 A decorrere dall 8 giugno e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa delle seguenti attività:
a) feste di matrimonio e altre cerimonie, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub E al presente provvedimento;
b) organizzazione di meeting e congressi, nella stretta osservanza del Protocollo allegato sub F al presente provvedimento.

 

AGGIORNAMENTO 2 giugno 2020.   Con ordinanza n. 54 del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) si tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni fino al 15 giugno 2020:

  • 1.1 Disposizioni in tema di trasporti. 
    E’ disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:
    – per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è confermata la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in
    ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
    – per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole del Golfo, è disposta l’attivazione dei servizi programmati in ordinario nella misura del 100%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. Le Aziende di trasporto sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania nonché all’Autorità marittima competente i programmi di servizi proposti, al fine della valutazione in ordine alla eventuale necessità di misure o provvedimenti per la riduzione di rischi di sovraffollamento, tenuto conto delle limitazioni geomorfologiche delle aree portuali.
  • 1.2.Le aziende di trasporto comunicano i programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania. E’ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
  • 1.3 E’ fatto obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.

2. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.

  • 2.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, in conformità alla disciplina statale vigente, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 15 giugno 2020 è fatto obbligo, in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.
    2.2. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, o all’aeroporto, è fatto obbligo di:
    – sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 ƒC, a test rapido Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento.
    2.3. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 2.2., d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è demandata l’organizzazione di postazioni di verifica per la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.

3. Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.
Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 2. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti
disposizioni:

  • 3. 1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall¶estero, nei casi consentiti:
    – obbligo per i viaggiatori che usufruiscono di servizi di linea di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
    – obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
    – obbligo di presentarsi all¶imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
    – obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, se superiore a 37,5ƒ c.c., al test rapido Covid-19;
    – divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5ƒC;
    – divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con
    disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;
  • 3.2.Spostamenti infraregionali:
    – obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
    – obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
    – obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura superiore a 37,5ƒC, a test rapido Covid-19;
    – divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea superiore a 37,5ƒC;
    – divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.
    Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.
  • 3.3.Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.

 

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 53 del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) si tutto il territorio regionale si ordina quanto segue fino al 15 giugno 2020:

  • a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22.00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e distributori automatici;
  • b)  dalle 22.00 alle 6.00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
  • per gli esercizi di cui alla lettera a dell’ordinanza 49/2020 (Scarica l’ordinanza cliccando qui) (Bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite) resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle 5.00 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro le 01.00 con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle 22.00.

 

AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l’allegato sub 1 strutture termali e centri benessere)

(scarica l’allegato sub 2 circoli culturali e ricreativi)

(scarica l’allegato sub 3 protocollo formazione professionale)

(scarica l’allegato sub 4 parchi tematici e di divertimento)

(scarica l’allegato sub 5 attività fisica all’aperto)

(scarica l’allegato sub 6 nota informatori scientifici)

su tutto il territorio regionale si ordina quanto segue:

  • a far data dal 27 maggio è consentita l’attività delle strutture termali e dei centri benessere, nel rispetto del Protocollo , allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
  • a far data dal 27 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare; il “Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Piscine”, di cui all”Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato come segue: – è eliminata, ovunque ricorra, la previsione secondo cui il protocollo non si applica alle piscine di acqua di mare. (Per le misure specifiche si rimanda al testo integrale dell’ordinanza art. 1 comma c.)
  • a far data dal 28 maggio 2020 è consentita l’attività dei circoli culturali e ricreativi, nel puntuale rispetto del protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento;
  • a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, nel puntuale rispetto del Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
  • a far data dal 28 maggio 2020 sono consentite le attività dei parchi tematici, anche acquatici, nel rispetto del Protocollo allegato sub 4 al presente provvedimento nonché per i parchi acquatici- di quello concernente l’attività delle piscine. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più favorevoli;
  • il Protocollo allegato n.3 all’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020- “Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 Settore della ristorazione e bar, è modificato. (Per i termini precisi si rimanda al testo integrale dell’ordinanza art. 1 comma g);
  • il Protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars-CoV-2 – Strutture Ricettive, Alberghiere, Complementari e Alloggi in agriturismo”, di cui all”Allegato sub 1 all’Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020, è modificato (Per i termini precisi si rimanda al testo integrale dell’ordinanza art. 1 comma h);
  • sono approvate le misure precauzionali allegate sub 5 al presente provvedimento, per lo svolgimento in sicurezza delle attività degli impianti sportivi per l’esercizio di attività fisica all’aperto aventi strutture di servizio al chiuso (reception, spogliatoi, etc.), che sono consentite purchè svolte nel rispetto delle dette misure precauzionali;
  • sono approvate le misure precauzionali di cui al documento allegato sub 6 al presente provvedimento per l’esercizio dell’attività degli informatori scientifici, che è consentita purchè svolta nel rispetto delle indicate misure precauzionali;
  • a parziale modifica del punto 4 dellOrdinanza n.51 del 24 maggio 2020, la misura massima della sanzione prevista per la violazione delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza è fissato in euro 1.000.

 

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l’allegato sub 1 protocollo strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo)

(scarica l’allegato sub 2 protocollo piscine)

(scarica l’allegato sub 3 protocollo palestre)

  1. fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’andamento epidemiologico, su tutto il territorio regionale si ordina quanto segue:
    • dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (tra i quali B&B affittacamere, campeggi, villaggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo nella stretta osservanza delle misure di cui all’allegato sub 1
    • dal 25 maggio 2020 è consentito purchè nel rispetto delle misure di cui all’allegato sub 2 l’attività delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative ivi comprese quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive ad esclusione di quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi  speciali di cura, di riabilitazione e termale il cui esercizio – fatta eccezione per i casi in cui, in conformità alle disposizioni vigenti, non sia stato oggetto di sospensione perchè connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, consentite anche nella cd. “Fase 1” dell’emergenza – è rinviato all’adozione di apposite misure di sicurezza condivise dalla conferenza delle Regioni.  La messa in funzione delle piscine è comunque subordinata alla sanificazione delle vasche,, ove vuote, e alla preventiva analisi delle acque – con relativa annotazione – che evidenzi valori conformi ai prescritti requisiti chimici, fisici e microbiologici. Relativamente ai parchi acquatici, nelle more di specifiche misure di sicurezza, in corso di elaborazione, e/o dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica, è consentito l’uso delle sole piscine, con esclusione delle ulteriori attrezzature ( ad es. scivoli, giostre acquatiche)
    • dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio dell’attività delle palestre, ove rispondenti ai requisiti e nel puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui al protocollo allegato sub 3

 

 

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania della quale si invita alla completa lettura (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l’allegato sub 1 protocollo per attività ricreative di balneazione e spiaggia)

(scarica l’allegato sub 2 per attività di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo-carrozzelle, monopattini elettrici, sideway e simili)

fatte salvo le ordinanze e leggi vigenti nazionali e regionali, si ordina quanto segue:

  1. a decorrere luglio dal 23 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 , salva l’adozione di ulteriori provvedimenti, su tutto il territorio regionale:
    •  è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato sub 1 al presente provvedimento;
    • con decorrenza dall’adozione di specifici piani comunali, da adottarsi nel rispetto del paragrafo spiagge libere dell’allegato sub 1, è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previste dal piano medesimo;
    • è consentita la riapertura di attività commerciali di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclocarrozzelle, monopattini elettrici, sideway e simili, nel rispetto obbligatorio del protocollo di sicurezza allegato sub 2 alla presente ordinanza;
    • è consentita l’attività nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare conviventi e residenti o domiciliati nella Regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo.

 

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l’allegato 1 protocollo Regione Campania Autoscuole)

(scarica l’allegato 2 protocollo Regione Campania Mercati)

fino al 3 giugno 2020 fatte salvo le ordinanze e leggi vigenti nazionali e regionali, si ordina quanto segue:

a) ai bar, ai baretti e alle vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00;

b) agli altri esercizi pubblici di ristorazione – per i quali non vige il limite orario sopra indicato– è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio;

c) è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall.1, a 8, del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. movida;

d) è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dellart.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020;

e) si richiama altresì il divieto, ai sensi dellart. 1, comma 1, lett.m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

  • Su tutto il territorio regionale dal 22 maggio 2020 è consentita l’attività delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica con obbigo di rispetto dell’allegato 1
  • Su tutto il territorio regionale dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalla rivendita di alimentari con obbligo di rispettare l’allegato 2
  • Resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto-legge n.18/2020 (Cd Mascherine) nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente.

 

AGGIORNAMENTO 17 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (Scarica l’Ordinanza cliccando qui) e relativi allegati

(scarica l’allegato 1 Protocollo Regione Campania Servizi alla Persona cliccando qui)

(scarica l’allegato 2 Protocollo Regione Campania Commercio al Dettaglio cliccando qui)

(scarica l’allegato 3 Protocollo Regione Campania Ristorazione e Bar cliccando qui)

(scarica l’allegato 4 Protocollo Regione Campania Musei Archivi Biblioteche cliccando qui),

ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si ordina quanto segue:

a  decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto ai punti 2. e 3 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.

1. Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi.
1.1.Sull’intero territorio regionale:
a) è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.1 alla presente Ordinanza;
b) salvo quanto previsto, per le attività svolte nei mercati, alla successiva lettera d), è consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.2 alla presente Ordinanza;
c) ferma la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie):
c.1) a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo;
c.2) a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 alla presente Ordinanza;
d) resta consentito l’esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all’Ordinanza n.45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell’Unità di Crisi regionale cui all’uopo si dà mandato, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate;
e) è consentita la riapertura dei musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.4 alla presente Ordinanza;
f) per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e balneari, si dà mandato all’Unità di Crisi regionale, sentite le categorie interessate, di definire adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020;
g) è raccomandato alle aziende e alle amministrazioni, pubbliche e private, il massimo ricorso allo smart working e, ove si renda necessaria la prestazione lavorativa in presenza, l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti sia sui mezzi di trasporto sia in entrata e in uscita , con flessibilità di orari, nonché il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi, ovvero la rimodulazione dell’orari di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e settimanale;
h) l’attività di tirocinio extracurriculare e di laboratori tecnico-pratici è svolta preferibilmente a distanza; ove incompatibile con detta modalità, essa è svolta in presenza, purchè nell’ambito dei servizi e delle attività commerciali e produttive consentiti sul territorio regionale e nel rispetto delle medesime prescrizioni di sicurezza applicate ai lavoratori dipendenti dell’ente o impresa interessata.
1.2. Al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, per il periodo di vigenza della presente ordinanza, l’apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività di cui al precedente punto 1.1.) è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.
1.3. E’ fatto obbligo agli esercenti di dare ampia e piena conoscibilità ai lavoratori, ai tirocinanti e agli utenti del contenuto delle Linee Guida di cui al precedente punto 1. A tutti i menzionati soggetti è fatto obbligo di osservanza delle prescrizioni di cui alle citate Linee Guida.

2. Disposizioni in tema di trasporti.
2.1.Con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:
– per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;
– per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, resta confermata l’attivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati. 2.2.Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 2.1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania. E’ fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.
2.3.E’ fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l’esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
2.4 E’ fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione.

3. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.

3.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.
3.2 . E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.
3. 3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, e presso le altre, che saranno eventualmente individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.
3.4 . Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
3.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al presente provvedimento all’utenza.
3. 6 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.
3.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
3.8. Ai soggetti di cui ai punti 3.6 e 3.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
3.9. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 3.6 e 3.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e – ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.
3.10 E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di confermare ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

4. Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.
Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 3. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
4. 1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti dall’art.1, commi 2 e 4 del decreto legge n.33 del 16 maggio 2020:
divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
– obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C; – divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;
– osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 3.1 della presente Ordinanza.
Spostamenti infraregionali:
– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi, fatta eccezione per le imbarcazioni ormeggiate presso i porti isolani e impegnate in spostamenti temporanei;
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.
4.2 Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.
4.3 Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.

5. Disposizioni in tema di attività motoria e sportiva.
5.1 E’ consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente. Per l’attività motoria è obbligatorio l’uso della mascherina; per l’attività sportiva, ove incompatibile con l’uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone. L’esercizio dell’attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico è consentito dalle ore 5,30 alle ore 8,30, a meno non si tratti di spazi destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; nonché, senza limiti di orario, nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque nel rispetto del divieto di assembramenti. L’attività sportiva nei circoli ed associazioni sportive di discipline che consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (quali tennis, ginnastica, pattinaggio) è limitata all’uso degli spazi all’aperto, salvo che, nelle more delle Linee Guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, specifiche e adeguate misure precauzionali obbligatorie siano state predisposte dalle federazioni, associazioni o circoli e validate dall’Unità di crisi regionale. Resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.
5.2 Fatte salve le vigenti disposizioni statali di settore, nelle more della definizione delle Linee guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, sono consentite le attività sportive, anche agonistiche, purchè in assenza di pubblico, svolte in strutture autorizzate all’aperto su ampi spazi (golf, motociclismo, equitazione, ippica), nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle federazioni, associazioni, circoli o strutture e validate dall’Unità di crisi regionale.

6.Obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all’aperto e al chiuso.
Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

AGGIORNAMENTO 17 maggio 2020. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (Scarica il testo integrale cliccando qui) sono aggiornate le disposizioni per il contenimento del contagio sul territorio nazionale, con misure che andranno in vigore dal 18 maggio 2020. Si invita alla lettura completa del decreto, che regolamenta molteplici attività e comportamenti nella vita quotidiana e lavorativa sull’intero territorio nazionale.

AGGIORNAMENTO 9 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 46 del 9 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (scarica il testo integrale cliccando qui ), ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si ordina quanto segue:

1.A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale sono confermate ulteriormente le disposizioni di cui ai punti 1.1-1.10 dell’Ordinanza n.41 del 2 maggio 2020 e, per l’effetto:

1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute: – di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.

1.2. E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.

1.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.

1.4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI,  è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.

1.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all’utenza.

1.6 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso
dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.

1.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

1.8. Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

1.9. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.6 e 1.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e – ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.

1.10 E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a decorrere dalla data dell’11 maggio e fino al 17 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

2. Per lo stesso periodo dall’11 maggio al 17 maggio 2020, alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 1.1. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
2.1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti dall’art.1, comma 1, lett.a) DPCM 26 aprile 2020:
– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;
– obbligo della prenotazione online; a decorrere dal 12 maggio 2020, è fatto, altresì, obbligo di effettuare la prenotazione almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari di cui ai punti precedenti;
– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;
– osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 1.1 della presente Ordinanza.

2.2.Spostamenti intraregionali, nei casi consentiti dall’art.1, comma 1, lett.a) DPCM 26 aprile 2020:
– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi, fatta eccezione per le imbarcazioni ormeggiate presso i porti isolani e impegnate in spostamenti temporanei;
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.

3. Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.

4. Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.

5. Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

 

AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 45 del 8 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (scarica il testo integrale cliccando qui ), ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si ordina quanto segue:

1. A decorrere dal 11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari– nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida. ( Scarica il testo integrale dell’allegato con le linee guida cliccando qui)

1.2. È consentito svolgere attività sportiva individuale:

  • dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;
  • senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.

 

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO 2020.   Il Ministero dell’Interno ha reso disponibile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

AGGIORNAMENTO 2 MAGGIO 2020.   Con ordinanza n. 42 del 2 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (scarica il testo integrale cliccando qui), ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si ordina quanto segue:

A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020– e, in particolare, in  sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica  dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
1.1. E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della  mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in  forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti,  comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
1.3. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo  esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.
1.4 Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:
1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;

2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto                 dedicato;
3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un               metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
4) che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte                 del personale.

Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono
esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema
di prenotazione da remoto.

2. E’ demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con l’ANCI e con le categorie  interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti  consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni di cui al punto 1, lett. c) dell’Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi.

3. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività  di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo
l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate.

4. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata l’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.

5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).

AGGIORNAMENTO 2 MAGGIO 2020.  Con ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020 del Presidente della Regione Campania (scarica il testo integrale cliccando qui), con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano – tra l’altro – le seguenti ulteriori disposizioni:

E’ fatto obbligo di utilizzo mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche’ i soggetti con forme di disabilita’ non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
E’ consentito nelle seguenti fasce orarie 6,30/8,30 e 19,00/22,00 svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti.   Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.
 
Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.  

E’ consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data.
A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute: – di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania; – di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; – di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; – di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; – in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente  determinazione.
AGGIORNAMENTO 30 APRILE 2020.  Pubblicata ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 40 del 30 APRILE 2020 in tema di attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale (scarica testo integrale cliccando qui).

AGGIORNAMENTO 29 APRILE 2020. La Regione Campania ha reso noti alcuni chiarimenti interpretativi delle Ordinanze emesse in materia di attività motoria all’aperto (scarica testo integrale cliccando qui) ed in merito agli orari di esercizio – per la consegna a domicilio – per attività e servizi di ristorazione (scarica testo integrale cliccando qui). Sono stati inoltre resi noti chiarimenti in merito alle Linee guida per la sicurezza sanitaria nei cantieri (scarica testo integrale cliccando qui).

AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2020. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sono aggiornate le disposizioni di contenimento del contagio sul territorio nazionale, con misure che andranno in vigore dal 4 maggio 2020. Si invita alla lettura completa del decreto con relativo allegato, che regolamenta molteplici attività e comportamenti nella vita quotidiana e professionale sull’intero territorio nazionale.

AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2020. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2020 entra in vigore il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri. Si invita alla lettura integrale del decreto.

AGGIORNAMENTO  25 APRILE 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 22 APRILE 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, su tutto il territorio regionale:

  1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:
    a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art.2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione,
    conservazione e lavorazione delle pelli;
    b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).
  2. E’ approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.
  3. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attivita’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:
    3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
    3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
    3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.
  4. E’ fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020. E’ fatta salva ogni ulteriore disposizione statale recante misure precauzionali e di sicurezza
    eventualmente più restrittive.
  5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.
  6. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimita’ della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente – nelle seguenti fasce orarie:
    – ore 6,30-8,30;
    – ore 19,00-22,00.
  7. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al present provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni). Per quanto non modificato dal presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 e all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 e quelle dalle stesse confermate.

Le attività che riprenderanno sono obbligate al rispetto di quanto contenuto nell’allegato 1 con le linee guida misure di sicurezza precauzionale per i cantieri e nell’allegato sub 2 col protocollo di sicurezza sanitaria per le attività e i servizi di ristorazione

AGGIORNAMENTO  22 APRILE 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 37 del 22 APRILE 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, su tutto il territorio regionale:

  1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:
    a) sono consentite le attività’ e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,
    confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;
    b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto
  2. E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
  3. Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, e’ fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
  4. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).
  5. L’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 è confermata per quanto non modificato dal presente provvedimento.

Le attività che riprenderanno, dovranno operare secondo il protocollo di sicurezza sanitaria allegato all’ordinanza.

AGGIORNAMENTO  9 APRILE 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 30 del  APRILE 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, su tutto il territorio regionale:

  • nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 è fatto obbligo di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande Distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie e per i distributori di carburante.

AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2020. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, l’efficacia delle disposizioni emergenziali dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (tutti disponibili in fondo alla pagina) , nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture ancora efficaci alla data del 3 aprile  è efficace fino al 13 aprile 2020.

AGGIORNAMENTO 28 MARZO 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28 marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina,

  • con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure:
    • sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;
    • i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;
    • è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali.

AGGIORNAMENTO 28 MARZO 2020. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020, viene composto, determinato e ripartito in quote il fondo di solidarietà comunale per il 2020. In attesa delle successive comunicazioni ufficiali che daranno misura degli effetti dell’ordinanza per i cittadini di Amalfi interessati dall’intervento, si invita alla lettura integrale del decreto reperibile in fondo alla pagina.

AGGIORNAMENTO 26 MARZO 2020.  Predisposto il nuovo modello obbligatorio di autodichiarazione per gli spostamenti. Il modulo può essere reperito cliccando qui o andando a fondo pagina dove è elencato come file denominato: “Modulo autodichiarazione 26 marzo 2020”.

AGGIORNAMENTO 25 MARZO 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 24 del 25 marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina,

  • L’efficacia dell’ordinanza n.14 del 12 marzo 2020 (“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL. – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”) è prorogata fino al 14 aprile 2020.

AGGIORNAMENTO 25 MARZO 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25 marzo 2020, con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative e per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.

E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
– nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
– nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
Ai sensi della presente ordinanza sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile e degli animali di affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludico – ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

AGGIORNAMENTO 23 MARZO 2020.  Con ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 21 del 20 marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, su tutto il territorio regionale fino al 3 aprile 2020 è fatto obbligo:

  • a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n. 45 del 6 marzo 2020, le generità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne già previste o programmate.
  • a tutti gli esercenti di attività di noleggio con conducente di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n. 45 del 6 marzo 2020, i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2020. Con Ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 20 del 232marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, su tutto il territorio regionale fino al 3 aprile 2020, fermo restando quanto stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020.

1.A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:

  • di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
  • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
  • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  • di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di
trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.

3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri,
Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:

  • sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
  •  compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2020. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, si applicano nuove e più stringenti misure all’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19. Si riportano di seguito le principali disposizioni, invitando alla lettura integrale dei decreti reperibili in fondo alla pagina.

  • Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
  • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a del DPCM 8 marzo 2020 le parole: ” è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.
  • Le attività produttive che sarebbero soppresse ai sensi del primo punto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  • Restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità  e de servizi essenziali di cui al prossimo punto, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove l’azienda è ubicata, secondo le modalità illustrate nel decreto di cui si invita alla lettura integrale.
  • Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta la chiusura di musei e altri luoghi e istituti della cultura, e dei servizi di istruzione  ove non erogati a distanza.
  • E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, e dispositivi medico-chirurgici  nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita qualunque attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.

AGGIORNAMENTO 22 MARZO 2020. Con ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, a partire dalla data odierna e fino a nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su tutto il territorio nazionale

  • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

AGGIORNAMENTO 20 MARZO 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 19 del 20 marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, su tutto il territorio regionale fino al 3 aprile 2020:

  • è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezioni individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza;
  • per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto salvo comunque l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezioni individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per le lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza.

AGGIORNAMENTO 17 MARZO 2020.  Predisposto il nuovo modello obbligatorio di autodichiarazione per gli spostamenti, che sono stati regolamentati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, si applicano all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19. Il modulo può essere reperito cliccando qui o andando a fondo pagina dove è elencato come file denominato: “Modulo autodichiarazione 17 marzo 2020”.

Si ricorda che secondo il DPCM 8 marzo 2020  è fatto obbligo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza.

AGGIORNAMENTO 14 MARZO 2020  Chiarimenti relativi all’ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 15 del 13 marzo 2020, dei quali si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina.

  • Chiarimento numero 6 del 14 marzo 2020. Si precisa quanto segue:
    • l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è contenuto con l’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020;
    • non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventuali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste.

AGGIORNAMENTO 13 MARZO 2020  Chiarimenti relativi all’ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 15 del 13 marzo 2020, dei quali si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina.

AGGIORNAMENTO 13 MARZO 2020 Con ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 15 del 13 marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 sul territorio regionale si osservano le seguenti disposizioni:

  • Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti unicamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative  ovvero spostamenti per motivi di salute;
  • sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamemte necessario, e per le necessità degli animali di affezione, per il tempo strettamente necessario e comunque nelle aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;
  • è consentita la presenza di un accompagnatore solo nei seguenti casi
    • spostamenti per motivi di salute ove lo stato del paziente ne imponga la necessità;
    • spostamenti per motivi di lavoro, purchè si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

La trasgressione degli obblighi di cui sopra comporta, per l’esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente dipartimento di prevenzione dell’Asl e l’obbligo immediato per il trasgressore  di osservare la permanenza domiciliare con isolameto fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

AGGIORNAMENTO 13 MARZO 2020 Con ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 16 del 13 marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sul territorio regionale si osservano le seguenti disposizioni:

  • sono sospese su tutto il territorio regionale le attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, centro diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonchè di tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali;
  • sono sospesi tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. ex. art 26) e di specialistica (cd. ex art. 44), fatte salve quelle urgenti ed indifferibili di cui al successivo comma;
  • i Direttori Sanitari o Tecnici dei servizi sanitari o sociosanitari di cui al comma precedente segnalano tempestivamente al Distretto sanitario di residenza del paziente eventuali pazienti per i quali sia necessario non interrompere il progetto riabilitativo. Per tali pazienti è assicurata la prosecuzione del trattamento;
  • la scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell’ordinanza numero 8 del giorno 8 marzo 2020 è differita al 30 maggio 2020, qualora scadano prima di tale data;
  • le Aziende Sanitarie Locali  rafforzano l’ordinaria organizzazione dei servizi di cure domiciliari, al fine di garantire assistenza e prestaizoni sanitarie e sociosanitarie indifferibili a domicilio a soggetti disabili, nonchè anziani e adulti non autosufficienti, che non possono frequenstare i servizi sociosanitari per effetto del comma 1.

AGGIORNAMENTO 12 MARZO 2020 Con ordinanza del Presidente della Regione Campania numero 13 del 12 marzo 2020, della quale si invita alla lettura integrale dall’allegato documento disponibile a fondo pagina, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 sul territorio regionale si osservano le seguenti disposizioni:

  • sono vietate le attività dei servizi di ristorazione,fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, rosticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi fino al 25 marzo 2020;
  •  i supermercati e gli altri esercizi  di vendita di beni di prima necessità – che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale munito di appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • è responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l‘aiuto alimentare e farmaceutico;
  • gli esercizio nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (es. bar – tabacchi – sala giochi ) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentire dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato nelle presenti disposizioni, ed hanno obbligo di sospensione immediata delle attività vietate quali bar, video-giochi, scommesse;
  • è vietato lo svolgimento di fiere e mercati, anche relativi ai generi alimentari;
  • è fatto divieto di frequentare ville comunali e parchi urbani. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;
  • resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano a giochi olimpici o manifestazioni nazionali  o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

AGGIORNAMENTO 11 MARZO 2020. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, si applicano nuove e più stringenti misure all’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19. Si riportano di seguito le principali disposizioni, invitando alla lettura integrale dei decreti reperibili in fondo alla pagina.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito  della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

AGGIORNAMENTO 11 MARZO 2020.  Da giovedì 12 marzo e sino al 3 aprile 2020 è sospeso il funzionamento del Bus interno, in orario pomeridiano e notturno, gestito da Amalfi Mobilità: resta attivo unicamente il servizio mattutino nel centro storico (dalle 7:50 alle 13:40).

AGGIORNAMENTO 10 MARZO 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 12 del 10 marzo 2020, fino al 3 aprile 2020 è vietato, su tutto il territorio della Regione Campania, lo svolgimento dei mercati, anche rionali e settimanali e di fiere di qualsiasi genere.

AGGIORNAMENTO 10 MARZO 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 11 del 10 marzo 2020 è fatto obbligo agli esercenti di attività di ristorazione, pizzerie e bar, su tutto il territorio della Regione Campania, di osservare inderogabilmente l’orario di apertura dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con divieto di effettuare qualsivoglia attività al di fuori di detto orario.

AGGIORNAMENTO 10 MARZO 2020.  Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, si applicano all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19. Si riportano di seguito le principali disposizioni, invitando alla lettura integrale dei decreti reperibili in fondo alla pagina.

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E’ fatto obbligo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza. ( Nota: Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti motivati, che va sempre portato con sé, è scaricabile cliccando qui ed è elencato a fine pagina dove è presente come file denominato: “Dichiarazione personale – autocertificazione spostamento”.)

Ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Vige il divieto assoluto  di  mobilità  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus.

Sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

Sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Università.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all’art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono  sospese  le  attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi.

Le disposizioni soprastanti sono in vigore dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

In caso di dubbi sul decreto  #IoRestoACasa il Governo ha predisposto una pagina di FAQ, con risposte alle domande più comuni, raggiungibile cliccando qui.

AGGIORNAMENTO 8 MARZO 2020. Con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 8 marzo 2020 è fatto obbligo a tutti gli individui (provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) che hanno fatto o faranno ingresso in Regione Campania, con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, di:

  • comunicare tale circostanza al Comune (tel. 089871633 dalle ore 8:00 alle 20:00 o, in alternativa, cell. 3388553996 – mail poliziamunicipale@archivio.comune.amalfi.sa.it) e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica territorialmente competente;
  • osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali;
  • osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  • rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  • in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio territorialmente competente;

MISURE IGIENICO-SANITARIE. Il Governo ha disposto per l’intero territorio nazionale le seguenti > misure igienico sanitarieSull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

NUMERI UTILI. Le Regione Campania ha attivato il numero verde regionale 800.90.96.99 dalle 8.00 alle 20.00. L’ASL Salerno ha attivato il numero 089693960 (attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8:00 alle 20:00) per rispondere a richieste di informazioni e orientamento sul Coronavirus. Il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute, sempre attivo, è il 1500.

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