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Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli. Le modalità

Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli. Le modalità corrette sono regolamentate nell’art. 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale qui riportate.

1. E’ sempre vietata la combustione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e colture arboree, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno.

2. Al di fuori del periodo di cui al punto precedente, è fatto obbligo ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere, di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 16:00 nel giorno di martedì e tra le ore 5:00 e le ore 09:00 nei giorni di venerdì, usando la massima attenzione nell’adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere previa comunicazione, con almeno due giorni di anticipo, agli inquilini delle abitazioni limitrofe, e rispettando in ogni caso le seguenti prescrizioni:

  • la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata con materiale completamente essiccato e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi di pulizia contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  •  l’operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento forte;
  • la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
  • durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  • rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;

3. E’ esclusa dal divieto del presente articolo l’accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all’addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 100,00 a € 1000,00.