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Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli. Limitazioni

Sino al 3 aprile 2020 o comunque al termine delle misure emergenziali in atto, l’accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli sul territorio comunale sarà consentita esclusivamente tra le ore 6:00 e le ore 8:00, nei giorni già prestabiliti di martedì e venerdì.

La limitazione intende contemperare le esigenze connesse alla tenuta dei fondi agricoli con la presenza nelle abitazioni dei cittadini, imposta dalle misure emergenziali in vigore.

Si riportano di seguito, a beneficio dei cittadini, le corrette modalità di accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli regolamentate dall’art. 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale:

  • è fatto obbligo ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere, di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura usando la massima attenzione nell’adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere previa comunicazione, con almeno due giorni di anticipo, agli inquilini delle abitazioni limitrofe, e rispettando in ogni caso le seguenti prescrizioni:
  • la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata con materiale completamente essiccato e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi di pulizia contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  •  l’operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento forte;
  • la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
  • durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  • rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;