Nel ringraziare i cittadini che si stanno spontaneamente offrendo per accogliere i profughi ucraini in fuga dalla guerra, l’Amministrazione Comunale, alla luce della circolare trasmessa dalla Prefettura di Salerno in data odierna, segnala la procedura corretta da seguire per gestire l’ospitalità in questa fase di emergenza.
Il cittadino ucraino giunto sul territorio della Provincia di Salerno a causa del conflitto in corso:
- È tenuto a dare comunicazione della sua presenza, redigendo l’apposito modulo (allegato 3 – validità 90 giorni) in basso corredato da foto e fotocopia del passaporto, a mezzo pec all’indirizzo immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it;
- Colui che ospita uno o più cittadini ucraini è tenuto a darne comunicazione scritta all’Autorità Locale di P.S. (redigendo il modulo apposito, allegato 4)
Entrambi gli allegati, nonché la circolare prefettizia sono scaricabili in fondo a questo articolo.
L’Amministrazione Comunale di Amalfi informa che l’Ufficio Anagrafe è a disposizione per supportare la compilazione e la presentazione della documentazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, nonché a mezzo mail all’indirizzo s.carrano@archivio.comune.amalfi.sa.it .
*** DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO ***
- Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.
- Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
- Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
- Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.
- Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente presente’ (codice ‘STP’), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.
- Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.
L’Amministrazione Comunale ringrazia quanti, cittadini ed associazioni, si sono adoperati sinora e si adopereranno ancora in iniziative di sostegno e solidarietà.