Procedimenti e Moduli

Accertamento con adesione

L’Istituto dell’accertamento con adesione consente di raggiungere un accordo tra il contribuente e l’erario che permette di conseguire vantaggi ad entrambe le parti interessate.

L’accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dall’ufficio che dal contribuente. L’ufficio, tramite l’invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L’invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire dell’ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione. Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione, con una domanda in carta libera, chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda di accertamento con adesione può essere presentata all’ufficio competente:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire;
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di accertamento con adesione, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire.

Il raggiungimento dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l’inizio della fase prettamente amministrativa.

Se il contribuente intende farsi rappresentare, la procura deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata. L’autentica non è necessaria se la procura è indirizzata al coniuge, a parenti affini entro il quarto grado (fratelli, sorelle, figli e genitori, nipoti, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti.

Nel presentare domanda di accertamento con adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Il procedimento di accertamento, una volta raggiunto l’accordo, si conclude con la redazione, in duplice copia, di un atto contenente le seguenti indicazioni:

  • gli elementi e le motivazioni dell’adesione;
  • le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione;
  • le altre somme eventualmente dovute.

Quindi, stabiliti i termini dell’accordo, l’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • in forma rateale.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia. Quindi, riceverà dall’ufficio la copia dell’atto di adesione.

Una volta perfezionata la definizione dell’accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.

In presenza di un garante, se quest’ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante.

A seguito dell’adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione si applicano in misura ridotta secondo quanto previsto nella Legge e nel Regolamento.

Ufficio competente
Tributi