Il c.d. “Decreto sviluppo”, con lo scopo di adottare misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, ha introdotto la possibilità di produrre in luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n.445/2000, al sussistere delle seguenti condizioni:
- esistenza di contratti di forniture e servizi di importo non superiore a 20.000 euro;
- stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
All’autocertificazione deve essere allegata una copia del documento d’identità del soggetto che la sottoscrive.
L’art.4, comma 14-bis del D.L. n.70/2011 prevede che le amministrazioni procedenti siano tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive