Si acquista la cittadinanza italiana per:
- residenza
- matrimonio
- discendenza
- acquisto
- riacquisto
Le istanze per l’ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di residenza o matrimonio vanno presentate alla locale Prefettura.
L’ufficio cittadinanze del Comune di Amalfi si occupa di:
1) giuramenti per l’acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
In seguito al decreto di concessione della Cittadinanza per residenza o matrimonio consegnato dalla Prefettura, è necessario recarsi presso l’ufficio cittadinanze e fissare un appuntamento per rendere il giuramento dinnanzi ad un delegato del Sindaco (come previsto dall’art. 10 Legge 91/1992).
N.B. I figli minori conviventi con chi presta il giuramento diventano anch’essi cittadini italiani, ma raggiunta la maggiore età vi possono rinunciare. (art. 14 legge 91/1992)
2) riconoscimento della cittadinanza ai cittadini stranieri di origine italiana “jure sanguinis”
Il richiedente deve presentare all’ufficio cittadinanze un’istanza al Sindaco in bollo da € 16, accompagnata dalla documentazione necessaria (art. 1 legge 91/1992).
3) ricezione delle dichiarazioni di acquisto o di rinuncia alla cittadinanza nei casi previsti dalla legge
- Il cittadino straniero nato in Italia e regolarmente iscritto nell’anagrafe (art. 4 legge 91/1992) deve recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di acquisto, prevista tra il 18° e 19° anno di età, munito di documento in corso di validità e di regolare permesso di soggiorno.
- Il cittadino straniero riconosciuto durante la maggiore età (art. 2 legge 91/1992) deve recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di elezione cittadinanza italiana, entro un anno dal riconoscimento, munito di documento in corso di validità e di regolare permesso di soggiorno.
- Il cittadino che intende rinunciare alla cittadinanza italiana, con trasferimento all’estero della residenza. (art. 11 legge 91/1992) o vuole rinunciare alla cittadinanza italiana (resa ai sensi dell’art. 14 legge 91/92) senza trasferimento della residenza all’estero, deve recarsi presso l’ufficio cittadinanze per effettuare la dichiarazione di rinuncia, munito di documento in corso di validità.
4) chi ha perso la cittadinanza italiana in seguito a:
- naturalizzazione straniera; (legge 555/1912 in vigore fino al 15.08.1992)
- rinuncia con dichiarazione resa all’estero; (art. 11 legge 91/1992 o art. 7 legge 555/1912)
- opzione per cittadinanza straniera; (art. 5 legge 123/1983)
- matrimonio con cittadino straniero prima del 15.05.1975 ( L. 151/1975 )
rientrando in Italia e fissandovi la residenza, può riacquistare la cittadinanza italiana (art.13 legge 91/92) recandosi presso l’ufficio cittadinanze muniti di documento in corso di validità e di regolare permesso di soggiorno.
N.B. Chi non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana può rendere dichiarazione di rinuncia al riacquisto sempre entro l’anno dal rientro. (art. 13 legge 91/1992).
5) l’attribuzione della cittadinanza italiana per automatismi di legge
si ha nei casi di figlio di ignoti, di apolidi o di cittadini il cui Stato non riconosce la cittadinanza. L’attribuzione viene curata direttamente dall’ufficio cittadinanze senza istanza degli interessati.
Le dichiarazioni per l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia e la rinuncia al riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette a versamento di € 200 indirizzato al Ministero degli Interni da effettuare esclusivamente dopo aver contattato l’ufficio predetto.
Importante
Vista la particolarità della materia e le innumerevoli sfumature dei casi, la documentazione necessaria verrà indicata direttamente agli interessati dall’ufficio cittadinanze che si consiglia di contattare sempre prima di iniziare qualsiasi procedimento.