Tutti coloro che hanno avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi possono rendere dichiarazione relativa all’esatta indicazione con cui, in conformità alla propria volontà e all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del nome nelle certificazioni di stato civile ed anagrafe.
Non è possibile invertire l’ordine nel quale i nomi sono stati attribuiti originariamente e tale dichiarazione può essere resa una sola volta. Essa comporta la modifica in via definitiva con annotazione del provvedimento sia sull’atto di nascita che sugli atti di stato civile correlati, oltre alla conseguente variazione anagrafica.
Chi può chiedere
I diretti interessati o i genitori esercenti la potestà per i minori ed il tutore.
La dichiarazione deve essere resa su apposito modulo predisposto dall’Ufficio e scaricabile qui. Deve essere inoltre corredata da fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
Presentazione
L’istanza e la fotocopia possono essere:
- consegnate manualmente presso l’ufficio
- oppure inviate per via telematica con posta certificata all’indirizzo ufficidemografici.amalfi@asmepec.it
Tempi di attesa
Entro 30 giorni si provvede ad annotare la dichiarazione a margine dell’atto di nascita dell’interessato.
Ufficio competente
Demografici e Polizia Mortuaria- Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello Stato civile e di Anagrafe.
- La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
- La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228.