I coniugi separati legalmente e la cui annotazione risulta a margine dell’atto di matrimonio, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza/omologa della separazione, senza l’intervento del giudice, rendendo all’Ufficiale di Stato Civile una dichiarazione con la quale manifestano la loro volontà di riconciliazione ai sensi dell’art.157 del codice civile.
L’Ufficiale dello Stato Civile competente è quello del comune dove è stato celebrato il matrimonio o quello di residenza degli sposi al momento del matrimonio, qualora l’atto di matrimonio sia stato trascritto.
La dichiarazione di riconciliazione dovrà essere annotata sull’atto di matrimonio.
Chi può fare la richiesta
Esclusivamente gli interessati.
Cosa si deve fare
A seguito del ricevimento della richiesta verbale con la quale i coniugi segnalano di essersi riconciliati, l’ufficiale di stato civile, dopo aver accertato la competenza, procede all’acquisizione/visione della copia integrale dell’atto di matrimonio, che deve riportare l’annotazione di omologa di separazione. Successivamente si fissa un appuntamento: entrambi i coniugi devono presentarsi all’ufficio di stato civile per rendere di comune accordo la dichiarazione, su apposito modulo, con l’indicazione della data di avvenuta riconciliazione.
L’ufficio forma un apposito atto sui registri di stato civile e provvede all’annotazione della riconciliazione a margine dell’atto di matrimonio.
Il cittadino può richiedere l’estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni.
Cosa occorre
Presenza di entrambi i coniugi, muniti di documento di identità in corso di validità