È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione dei modelli unificati e standardizzati per edilizia e attività commerciali. Il testo dell’accordo, con i relativi modelli unificati per edilizia e attività commerciali, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 26. Secondo le nuove regole (introdotte dal decreto SCIA 2 –dlgs 222/2016 -, che modifica il testo unico dell’edilizia), gli enti adotteranno una sola modulistica per l’intero territorio nazionale, valida per:
– interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni, ecc.);
– apertura di attività commerciali;
Inoltre, non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:
– certificati, atti e documenti già in possesso dell’amministrazione (certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge (es: certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva).
Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc. autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività commerciale Inoltre, sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).
Con il decreto n. 19 del 22 giugno 2017 della Direzione Generale Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, è stata invece approvata la modulistica unificata e standardizzata in materia di edilizia, in recepimento dell’ accordo del 14 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali.
NORMATIVA: art. 24 e art. 25 del DPR 380/01
COME FUNZIONA:
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1
L’agibilità può riguardare:
singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale
SANZIONI:
La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77 a 464 euro.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE:
I dati da inserire per la compilazione della segnalazione certificata di agibilità sono i seguenti:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
- dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.)
- destinazione d’uso dell’immobile
- titolo che ha legittimato l’intervento
dati sulla presentazione della comunicazione di fine lavori (in alternativa la stessa segnalazione certificata di agibilità può valere come comunicazione di fine lavori)
indicazione della SCIA/SCIA unica per:
- agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a) dpr 380/2001)
- agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del dpr n. 380/2001)
Inoltre, occorre allegare:
- attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato
- comunicazioni o segnalazioni sui “Soggetti Coinvolti” e “Quadro Riepilogativo della documentazione allegata”
Infine, è necessario firmare l’informativa sulla privacy.