L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo:
- di separazione personale
- di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
Tale procedura semplificata è rivolta ai coniugi solo quando:
- vi sia accordo tra loro;
- non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
- a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali su un determinato bene.
L’accordo può contenere invece pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). Non può contenere, per il solo divorzio, la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Procedura e modalità di presentazione della domanda
È previsto, previo appuntamento, un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni:
- un primo appuntamento per ricevere le dichiarazioni dei coniugi e per la compilazione e formazione dell’accordo;
- un secondo appuntamento per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono:
- devono essere trascorsi almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi nel caso di separazione giudiziale;
- nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, devono essere trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o dalla data dell’atto contenente l’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Documenti da presentare
- carta d’identità;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in base alla casistica;
- sentenza di separazione o accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita o accordo di separazione concluso innanzi l’Ufficiale di Stato Civile (nel caso di divorzio);
- precedente accordo di separazione e/o di divorzio (nel caso di richiesta di modifica delle precedenti condizioni).
Ufficio competente
Demografici e Polizia Mortuaria- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.