Procedimenti e Moduli

Unioni civili

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76 del 20.05.2016 concernente la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ovvero la legge che, tra l’altro, istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Impedimenti

Non è possibile procedere alla costituzione di una unione civile qualora ricorrano le seguenti cause impeditive:

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza  che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela, affinità, adozione); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se é stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una di tali cause comporta la nullità dell’unione civile.

Diritti e doveri

Con la costituzione di un’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri, in particolare:

  • obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
  • obbligo di contribuire ai bisogni comuni secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • diritto/dovere di concordare l’indirizzo della vita familiare e il potere di attuarlo.

La costituzione dell’unione civile è certificata da documento contenente i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile, andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie:

  • per morte di una delle parti;
  • per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
  • per dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile;
  • per rettificazione di sesso.

Chi ha contratto matrimonio all’estero

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero, è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Per la relativa disciplina è necessario attendere l’emanazione dei decreti legislativi da parte del Governo (entro il 5 dicembre 2016).

Come fare

Il procedimento consiste di due parti:

Fase istruttoria

Le persone interessate devono comunicare i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna il modulo di comunicazione dati. Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

I moduli possono essere:

Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio matrimoni una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio di Stato Civile fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Processo verbale

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile

Entrambi le parti devono presentarsi all’ufficio matrimoni nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile. L’Ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale dove indicherà la data, concordata con le parti e comunque non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile

Nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, entrambe le parti alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, dovranno rendere all’Ufficiale di stato civile, dichiarazione di voler costituire tra loro una unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Redazione del processo verbale di mancata comparizione

La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’Ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti, e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso

L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

L’atto dell’unione civile viene registrato e poi annotato nell’atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Le modalità per il conferimento dei propri dati sono quelle sopra indicate.

Ufficio competente
Demografici e Polizia Mortuaria
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