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Stato grave pericolosità per gli incendi boschivi – anno 2015, Ragione Campania.

VISTI
• la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo,
dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
• il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
• la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
• il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all’art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo
rischio per gli incendi boschivi;
• il Decreto Ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
• la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l’allegato C, concernente le “Prescrizioni di Massima e
di Polizia Forestale”;
• la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria, in particolare l’art. 25, lettera f);
• la Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 8 agosto 2014 con cui è stato approvato il Piano regionale triennale 2014 – 2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, pubblicata sul BURC n. 58 del 11 agosto 2014;

ATTESO

• che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente UOD “Foreste” della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ciascun anno solare;
• che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto
sociale, economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, introducendo innovazioni organizzative nelle
attività di contrasto al fuoco, in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia;
• che con nota prot. n. RIA/0029258 del 11/06/2015 il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che, in considerazione delle previste condizioni
meteorologiche, la campagna estiva di Antincendio boschivo 2015 a livello nazionale decorre dal 15 giugno u.s. e si protrarrà sino al 30 settembre p.v.;

RILEVATO che anche nella corrente stagione 2015 esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d’incendio per le zone boscate della Regione Campania;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. “Foreste” (52 06 07) e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell’U.O.D. medesima,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:
─ di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania dal 8 luglio al 20 settembre 2015, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Si richiama, inoltre, l’attenzione:

─ sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
─ sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri
organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 5
su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
─ sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione
Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
─ sull’opportunità che i Sindaci dei Comuni della Campania emanino apposite Ordinanze per la prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva
competenza;
─ sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l’esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
─ sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si invitano:

─ le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l’elenco e l’ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali “Servizi Territoriali Provinciali” della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 52 06 – della Regione Campania;
─ il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le ex Amministrazioni Provinciali, le Comunità Montane e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.

Ai trasgressori saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle
Autorità locali.

Il presente Decreto è inviato alla Segreteria di Giunta – UOD “Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il
Pubblico” (40 03 05), per la sua pubblicazione con procedura d’urgenza, alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: U.O.D. “Foreste” (52 06 07) ed U.O.D. “Servizio Territoriale Provinciale” di Avellino (52 06 15), Benevento (52 06 16, Caserta (52 06 17), Napoli (52 06 18) e Salerno (52 06 19), alla Direzione Generale Lavori pubblici e Protezione civile: U.O.D. “Protezione civile, Emergenza e Post-emergenza” (53 08 06), per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.